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La "Finanziaria 2008" con un decreto legge "anti-crisi" ha PROROGATO - fino al 2011 - le AGEVOLAZIONI FISCALI per la ristrutturazione e la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta per le
spese sostenute entro il 2011 per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% dell'Irpef o dell'Ires delle spese sostenute per: l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica. |
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E' CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI ? |
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La detrazione d'imposta del 55 % non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. |
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SONO RICHIESTE PARTICOLARI CARATTERISTICHE TECNICHE ? |
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Si, i pannelli solari utilizzati dovranno avere una certificazione di qualità conforme alle norme
UNI EN 12975 o UNI EN 12976, le caldaie a condesazione dovranno avere un rendimento termico utile a carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn, inoltre si dovranno installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica su ogni radiatori. |
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IN QUANTE RATE SI PUO DETRARRE ? |
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• Per chi ha eseguito i lavori nel 2008 si possono scegliere il numero di rate da detrarre tra un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni.
• Per chi eseguirà i lavori nel 2009, 2010, la detrazione detrazione è possibile solo in 5 anni, con rate di pari importo.
Sempre per i lavori nel 2009 o 2010, è necessario inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito
modulo. |
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CHI PUO' USUFRUIRNE ? |
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Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se contribuenti residenti e non residenti, titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• i contribuenti che conseguono reddito d'impresa impresa (persone fisiche, società di persone, di persone, società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
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